Conferma aliquote IMU anno 2022

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2022.

Il Sindaco illustra il punto ai Consiglieri Comunali.

 

Al termine della relazione,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

  • l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
  • l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
     
    VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021 sono state approvate per l’anno 2021 le seguenti aliquote IMU:
     

4,00 PER MILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           DETRAZIONE

€   200,00

 

 

 

 

 

ULTERIORE DETRAZIONE

           €    130,00

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.

Si applica l’aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Ulteriore detrazione di €. 130,00= per l’abitazione principale della quale facciano parte, nel nucleo famigliare, portatori gravi di handicap psichici o di carattere motorio, riconosciuti come tali dalla competente Autorità Sanitaria;

 

 

10,5    per mille

 

ALIQUOTA ORDINARIA

     Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.

                              

10,5    per mille

 

ALIQUOTA ORDINARIA

  • TERRENI AGRICOLI, NONCHÉ QUELLI NON COLTIVATI, di cui all’art. 13, c.5, D.L. 201/2011, e pertanto non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (coefficiente moltiplicativo 75)
     

 

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

  • al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  • al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  • al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  • al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  • al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  • al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  • al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
     
    VISTO:
  • il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
  • il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
  • che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
     
    CONSIDERATO CHE il Servizio Economico Finanziario propone di confermare le aliquote del 2022;
     

VISTA la legge di bilancio 2021 – L. 30.12.2020 n. 178;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

 

CON VOTI favorevoli n  , contrari n.  , astenuti n. , espressi da n.  consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

 

                                                                    D E L I B E R A

 

  1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2022:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,50 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,50 per mille;

terreni agricoli nonché quelli non coltivati ecc.: aliquota pari al 10,50 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 10,50 per mille.

 

  1. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
     
  2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo.
     
  3. DI PRENDERE ATTO che eventuali riduzioni o agevolazioni per quanto riguarda l’IMU saranno derivate da provvedimenti statali specifici, ai quali il Comune si adeguerà di conseguenza assumendo appositi atti amministrativi.

 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere,

 

CON VOTI favorevoli n.   , contrari n.  , astenuti n.  , espressi da n.   consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

 

D E L I B E R A

  

  1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

 

 

 

 

Calcolo IMU 2019